Nuove norme per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione

Dal 2014, una nuova base legale si applicherà alla promozione della ricerca e dell'innovazione in Svizzera: il Consiglio federale ha messo in vigore le relative leggi e ordinanze.

Consiglio federale
La promozione della ricerca e dell'innovazione in Svizzera ha una nuova base: il Consiglio federale ha approvato la legge e le ordinanze. (Immagine: Servizi parlamentari 3003 Berna )

Dal 1° gennaio 2014, la promozione della ricerca e dell'innovazione in Svizzera sarà regolamentata in modo nuovo: il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore la "Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione" (RIPA), completamente rivista (pagina esternaComunicato stampa del 29 novembre 2013). Con la RIPA, il Consiglio federale ha approvato anche le ordinanze basate su di essa e ha autorizzato i regolamenti di finanziamento della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI).

La RIPA definisce i compiti e le responsabilità nella promozione della ricerca e dell'innovazione a livello federale e determina le modalità di utilizzo dei fondi della Confederazione Svizzera. La legge si applica al Fondo nazionale svizzero (FNS), alle Accademie svizzere delle arti e delle scienze, all'Agenzia per la promozione dell'innovazione CTI, al settore dei PF (ETH di Zurigo, EPFL, PSI, WSL, Empa, Eawag), alle università, alle scuole universitarie professionali, alle istituzioni nazionali di ricerca e ai dipartimenti di ricerca dell'Amministrazione federale.

Il Consiglio federale ha inoltre approvato l'"Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione" (RIPA), posta in consultazione nell'estate 2013. Essa disciplina le disposizioni attuative su temi centrali della RIPA, come ad esempio

  • Finanziamento della ricerca attraverso programmi di promozione della ricerca nazionali (PNR) orientati per argomento, poli di ricerca nazionali (PNR),
  • Promozione della ricerca da parte dell'Amministrazione federale (ricerca dipartimentale),
  • I principi di base e i contributi della CTI per la promozione dell'innovazione (CTI),
  • il rimborso dei costi indiretti della ricerca (spese generali),
  • L'utilizzo dei risultati della ricerca in progetti di ricerca e innovazione,
  • cooperazione internazionale,
  • Il coordinamento e la pianificazione della politica scientifica estera e delle infrastrutture di ricerca.

Spese generali e proprietà intellettuale

Le modifiche dell'ordinanza riguardano in particolare la regolamentazione dei contributi alle spese generali e della proprietà intellettuale: l'ordinanza specifica come il Fondo nazionale per la ricerca scientifica FNS, l'agenzia di finanziamento CTI e i dipartimenti di ricerca valutano e versano le indennità per i costi indiretti della ricerca (spese generali) (art. 35-37 V-FIFG). Il Fondo nazionale per la ricerca scientifica e l'Agenzia per la promozione dell'innovazione CTI possono subordinare i loro contributi di finanziamento a condizioni che tutelino la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca (artt. 40-41 V-FIFG). La legge stabilisce già che la promozione della ricerca deve rispettare le regole dell'integrità scientifica e della buona pratica scientifica (art. 12 RIPA).

Partecipazione dell'ETH

L'ordinanza prevede inoltre che il Fondo nazionale per la ricerca scientifica, la CTI e l'ETH partecipino al comitato di coordinamento della ricerca dipartimentale con funzioni consultive e che la Confederazione Svizzera tenga conto degli sviluppi internazionali e delle priorità di sviluppo del Settore dei PF e delle scuole universitarie nella pianificazione delle infrastrutture di ricerca (art. 55 V-FIFG). La RIPA prevede inoltre che il Consiglio dei PF e il Settore dei PF partecipino alla creazione di un Parco svizzero dell'innovazione (art. 32-33 RIPA).

Programmi internazionali

Il Consiglio federale ha inoltre approvato il "Regolamento di finanziamento della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)": Questo regolamento definisce gli strumenti di finanziamento della CTI in modo trasparente e orientato alla pratica, riducendo così la densità normativa della V-FIFG.

La Confederazione Svizzera ha inoltre modificato l'"Ordinanza sulle misure di accompagnamento per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel campo della ricerca e dell'innovazione" (FRPBV). Questa ordinanza si applica ai programmi quadro di ricerca dell'UE, al programma Euratom e al progetto internazionale ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Tra le altre cose, regola la rappresentanza degli interessi svizzeri e i contributi per le proposte di progetto e le partecipazioni.

Ricerca e innovazione nel diritto

La legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (art. 2 RIPA) definisce i due concetti chiave della ricerca e dell'innovazione come segue:

  • Ricerca scientifica (Ricerca):Ricerca e innovazione nel diritto: la ricerca metodica di nuove conoscenze; comprende la ricerca fondamentale, il cui scopo principale è l'acquisizione di conoscenze, e la ricerca orientata all'applicazione, il cui scopo principale è contribuire alla soluzione pratica di problemi;
  • Innovazione basata sulla scienza (Innovazione): lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l'economia e la società attraverso la ricerca, in particolare quella orientata all'applicazione, e l'utilizzo dei suoi risultati.

La Segreteria di Stato per la formazione la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha pubblicato una pagina esternaDossier Il Consiglio federale ha pubblicato una nuova legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, che contiene tutti i documenti legali citati.

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